Capo II
Edilizia e lavori pubblici
Art.32
(Attività edilizia libera)
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"6. (L) Attività edilizia libera.
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, o e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo -pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
l) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), g), i), l) ed m), l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla lett. b), l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.