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Lo statuto
Associazione Ambiente + Energia, in forma abbr."AE”
SEDE, COSTITUZIONE, OGGETTO SOCIALE
ART.1 E’ costituita l’Associazione Promozione Sociale denominata Associazione Ambiente + Energia, in forma abbreviata “AE”, regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale e quanto espressamenteindicato dalla Legge Regionale della Regione Liguria del 24 dicembre 2004 n. 30. “AE” è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali del regolamento giuridico italiano, nonché dal presente Statuto. L’Associazione pone tra i propri principi prioritari: il miglioramento della qualità della vita di ogni cittadino, e si impegna per il riconoscimento del diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell’uomo; per il diritto ad avere un ambiente sano e sostenibile, per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto di essere informati ed educati, per il diritto di essere rappresentati ed ascoltati; in quanto i sopraddetti diritti sono fondamentali per garantire la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza tra gli uomini di ogni etnia, condizione sociale e culturale, sesso e credo.
ART. 2 L’Associazione “AE” ha sede legale in Genova, P.zza Colombo 1/15 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà avere un’organizzazione a base territoriale. Durante l’esistenza dell’Associazione la sede legale potrà subire variazioni e ne sarà data comunicazione agli associati.
ART. 3 L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge). L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e/o associazioni i cui obiettivi statutari siano analoghi a codesta associazione.
ART. 4 L’Associazione, fondata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statuario primario la diffusione della cultura della sostenibilità attraverso attività di utilità sociale, ovvero tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale, politiche energetiche, sociale, socio-sanitario, educativo, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo. Dunque, si diffonderanno i principi e i valori della cultura della sostenibilità attraverso un approccio innovativo di ricerca e divulgazione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, il cui obiettivo generale si fonda nel riequilibrio dell'ambiente costruito con quello naturale. Ambiente + Energia “AE” promuoverà le ricerche e gli studi settoriali con applicazione alle start up di ottimizzazione del processo produttivo attraverso parametri di qualità e d’efficienza energetica; di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale; di programmazione della realtà costruita attraverso i parametri di bioarchitettura e eco-ingegneria; di gestione e pianificazione del territorio e dell’ambiente costruito. “AE” potrà anche sviluppare attraverso azioni editoriali specifiche pubblicazioni periodiche dirette. Infine l’Associazione potrà aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa, anche mediante partnership o l’attuazione di propri progetti.
ASSOCIATI
ART. 5 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione.
ART. 6 Soci Fondatori: Persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. Soci Sostenitori: a) Coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E’ lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso; b) Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati, stipuleranno un’apposita convenzione con l’Associazione. Essi sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E’ lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso. Soci Ordinari: Le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Comitato Esaminatore, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo.
Art. 7 Socio Onorario: Il Consiglio Direttivo può anche nominare “Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota, ma solo ad una libera e volontaria donazione.
ART. 8 Per essere iscritto come associato è necessario presentare la domanda di ammissione al Comitato Esaminatore composto minimo da n. 3 (tre) persone, che sarà nominato e delegato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il compito del Comitato Esaminatore è di deliberare, entro sessanta giorni su ogni domanda di ammissione. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all’Assemblea dell’Associazione la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo. La domanda di adesione all’Associazione dovrà essere formulata con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio e professione; Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Inoltre si precisa che possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche maggiorenni (uomini e donne), senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Le persone giuridiche (Società e Enti) che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di lingua, nazionalità, religione e ideologia, potranno esclusivamente avere la qualità di Socio Sostenitore. L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario e durata annuale. Il Socio si impegna al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi. I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia all’interno dell’Associazione che nella vita esterna all’Associazione. l’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
ART. 9 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Gli Associati hanno diritto: di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale (di validità annuale), di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
ART. 10 Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente Statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 Gli organi dell’Associazione: L’Assemblea degli iscritti; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.
ART. 12 L’Assemblea degli Iscritti è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione dell’assemblea degli iscritti deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante e-mail o lettera inviata a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della riunione.
ART. 13 L’Assemblea degli Iscritti ha le seguenti funzioni: a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;c. nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; d. modifica il presente statuto; e. delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto; f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione “AE” nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio; g. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 2/3 degli associati. Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati, ed essere consultabili da qualsiasi associato previa richiesta scritta.
ART. 14 In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 2/3 degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
ART. 15 Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta ad altro associato. Un associato non può avere più di una delega. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Possono avvenire per alzata di mano quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno.
ART. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra tre e sette Consiglieri eletti dall’Assemblea fra gli associati e dura in carica per tre anni. Le cariche principali del Consiglio Direttivo sono: a. Il Presidente, b. Il vice presidente, c. Il Segretario, d. Il tesoriere, e. i consiglieri. Le cariche attribuite agli associati sono a titolo gratuito. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati dalle riunioni ufficiali del direttivo per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; e) determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale
ART. 18 Al Presidente del Consiglio Direttivo assume la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati e consulenti nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
ART. 19 Il Segretario, coadiuva il lavoro del presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento dell’associazione. Altresì è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, nonché dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi statutari.
ART. 20 Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Inoltre si occupa della gestione contabile e di cassa dell’Associazione e propone il bilancio al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci. Al pari del Presidente e a firme disgiunte può movimentare conti correnti sia bancari e/o postali, invece a firme congiunte con il Presidente può aprire e chiudere conti correnti sia bancari che postali. Infine il Tesoriere dietro delibera del Consiglio Direttivo può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ovvero chiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 21 Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da: a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dell’Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ART. 22 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ART. 23 L’obbligo di bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. L’obbligo di bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 aprile dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
ART. 24 L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 25 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell’Assemblea stessa in prima convocazione, invece in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti più uno.
ART. 26 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 662/’96 e salvo diversa disposizione di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.